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Disegno di legge “Interventi a favore dei sardi nel mondo” – La Relazione

 Questa la relazione che accompagna il disegno di legge concernente “Interventi a favore dei sardi nel mondo”.

 

Il Disegno di legge “Interventi a favore dei sardi nel mondo costituisce il risultato di un’attività di semplificazione e snellimento della legge regionale n. 7/1991 concernente interventi a favore del mondo dell’emigrazione, finalizzata principalmente a rendere più flessibili e coerenti con l’azione amministrativa in mutamento le azioni a favore del settore, con particolare riferimento a: modalità di quantificazione e concessione di contributi e provvidenze, ambito degli interventi, criteri e modalità di riconoscimento di circoli, federazioni e associazioni.

Il titolo I del disegno di legge afferma i principi generali che devono orientare la Regione Sardegna al fine di: garantire la parità di trattamento tra sardi residenti e non residenti; promuovere forme di

associazionismo, partecipazione e solidarietà tra sardi residenti e sardi non residenti coerenti con gli indirizzi dello Stato con la programmazione regionale; assicurare pari opportunità di elevazione morale e materiale per coloro che rientrano in Sardegna o che comunque mantengono contatti con la terra d'origine; sostenere ogni iniziativa rivolta a tutelare e sviluppare legami di identità tra la Sardegna e queste comunità; promuovere iniziative volte al rafforzamento del ruolo di rappresentanza e di promozione della Sardegna da parte delle comunità dei sardi non residenti; valorizzare la funzione sociale, culturale e promozionale dell’associazionismo, le competenze professionali, le esperienze umane e il possibile contributo di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo della Sardegna.

Vengono inoltre individuati quali destinatari degli interventi: coloro che siano nati in Sardegna con stabile dimora fuori del territorio regionale, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna; i circoli e le altre associazioni costituite secondo le leggi ed i principi della Costituzione italiana e dello Statuto sardo, oppure dello Stato estero ospitante, le federazioni dei circoli territoriali e le associazioni di tutela degli emigrati.

Il titolo II definisce la natura degli interventi, che devono essere mirati a: promuovere l'associazionismo a favore e tra i Sardi nel mondo; contribuire all'assistenza morale e materiale ai Sardi nel mondo ed alle loro famiglie; garantire i collegamenti culturali ed informativi con l'Isola; promuovere la conoscenza della cultura, della lingua, dei beni ambientali, del patrimonio artistico e culturale, anche attraverso iniziative di formazione e informazione; agevolare l'esercizio del diritto di voto ai residenti fuori della Sardegna; favorire l’integrazione di quanti intendano rientrare in Sardegna, agevolarne l’attività economica e garantirne il reinserimento abitativo; favorire l'integrazione sociale, culturale e linguistica dei Sardi nel mondo; favorire il flusso informativo e le iniziative intraprese dai Sardi nel mondo utili allo sviluppo dell'economia e della cultura sarde; favorire attività di comunicazione e di informazione, anche tramite la pubblicazione di un periodico di documentazione e dibattito, sia cartaceo che on line, destinato agli emigrati sardi e alle famiglie, nonché ad enti, istituzioni e comuni della Sardegna; favorire il coordinamento delle attività di cui alle lettere precedenti tra i diversi livelli organizzativi dell’Amministrazione. È inoltre enfatizzato il ruolo della programmazione: il Piano triennale e il Programma annuale dei Sardi nel mondo dovranno essere approvati entro il 31 dicembre rispettivamente del triennio e dell’anno precedenti a quello di riferimento, in modo tale da accelerare il più possibile lo svolgimento delle attività ed il conseguente finanziamento, anticipando le ricadute degli interventi.

Le strutture di base del mondo dell’emigrazione sono individuate nei circoli territoriali, nellefederazioni dei circoli, nelle associazioni di tutela e nelle associazioni di promozione sociale.

È quindi ampliata la platea dei destinatari degli interventi, comprendente anche le associazioni di promozione sociale che dimostrino di occuparsi dei sardi nel mondo e di essere caratterizzate da un ordinamento e da una conduzione democratica. Tali organismi garantiranno un’attività più

mirata a favore del settore di riferimento, favorendo la concorrenza.

Il titolo III reca disposizioni relative alla Consulta regionale dei Sardi nel mondo, avente il compito di: esprimere parere su ogni disegno di legge della Giunta regionale in materia di Sardi nel mondo; esprimere parere sul piano triennale e sul programma annuale per i Sardi nel mondo; effettuare proposte normative ed amministrative nella materia del settore; svolgere studi e ricerche storiche e sociali nel campo dei Sardi nel mondo; vigilare sull'attività di circoli, federazioni ed associazioni di tutela; formulare proposte in merito ai principi generali cui devono uniformarsi le federazioni ed i circoli nella redazione dei rispettivi statuti.

La composizione della Consulta è stata snellita rispetto a quella prevista dal vecchio disposto normativo, individuando i rappresentanti in maniera tale da non esplicitare i riferimenti alle nazioni, considerate le possibilità di modifica della compagine complessiva (ad esempio chiusure di circoli, riduzione del numero dei circoli appartenenti ad una determinata federazione). Vengono inoltre definite le modalità di funzionamento e di finanziamento della Consulta, nonché gli organi, invariati rispetto al precedente disposto normativo.

Il titolo IV istituisce il Coordinamento dei Giovani Sardi nel mondo, importante elemento di innovazione rispetto al precedente disposto normativo, con funzione di: sviluppare proposte, favorire iniziative organizzate rivolte alle nuove generazioni, promuovere occasioni di scambio e confronto approfittando di una platea giovane ed aperta al cambiamento.

Infine, il titolo V e il titolo VI recano rispettivamente: criteri e modalità di attuazione e disposizioni finali. Il primo, demanda ad una deliberazione della Giunta regionale i criteri e le modalità di concessione dei contributi e delle incentivazioni, nonché i criteri di riconoscimento e le modalità di finanziamento dei circoli territoriali, delle federazioni, delle associazioni di tutela e delle associazioni di promozione sociale.

I criteri e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute dai circoli saranno invece definiti con decreto dell’Assessore del Lavoro.

Il secondo, quantifica la copertura finanziaria della presente legge in euro 2.000.000.

 

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