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Disegno di legge “Interventi a favore dei sardi nel mondo” – Il testo

 Questo il testo integrale del Disegno di legge “Interventi a favore dei sardi nel mondo” che, se approvato dal Consiglio regionale dovrebbe modificare la legge 7/1991 sull'Emigrazione

 

TITOLO I - Principi generali

Art. 1

Finalità

1. La Regione Autonoma della Sardegna, in armonia con la legislazione statale vigente e nell'ambito delle proprie competenze statutarie, individua nei sardi nel mondo, nelle loro famiglie e nei discendenti una parte integrante del popolo sardo, riconosce il valore della rete dei sardi nel mondo, fondata sull’emigrazione storica dei lavoratori sardi, e li considera una risorsa.

2. Perciò, al fine di rafforzare i legami con queste comunità sarde non residenti nell'Isola:

a) garantisce la parità di trattamento tra sardi residenti e non residenti;

b) promuove - coerentemente con gli indirizzi dello Stato e nel quadro della programmazione regionale - forme di associazionismo, partecipazione e solidarietà tra sardi residenti e sardi non residenti;

c) assicura pari opportunità di elevazione morale e materiale per coloro che rientrano in Sardegna o che comunque mantengono contatti con la terra d'origine;

d) sostiene ogni iniziativa rivolta a tutelare e sviluppare legami di identità tra la Sardegna e queste comunità;

e) promuove iniziative volte al rafforzamento del ruolo di rappresentanza e di promozione della Sardegna da parte delle comunità dei sardi non residenti;

f) valorizza la funzione sociale, culturale e promozionale dell’associazionismo, le competenze professionali, le esperienze umane e il possibile contributo di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo della Sardegna.

Art. 2

Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:

a) coloro che siano nati in Sardegna con stabile dimora fuori del territorio regionale, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna;

b) i circoli e le altre associazioni costituite secondo le leggi ed i principi della costituzione italiana e dello statuto sardo, oppure dello Stato estero ospitante, le federazioni dei circoli territoriali e le associazioni di tutela degli emigrati.

 

TITOLO II – Natura degli interventi

Art. 3

Tipologia degli interventi

1. La Regione Autonoma della Sardegna persegue la realizzazione degli obiettivi della presente legge attraverso contributi, incentivazioni finanziarie e servizi rivolti a:

a) promuovere l'associazionismo a favore e tra i sardi nel mondo;

b) contribuire all'assistenza morale e materiale ai sardi nel mondo ed alle loro famiglie;

c) garantire i collegamenti culturali ed informativi con l'Isola;

d) promuovere la conoscenza della cultura, della lingua, dei beni ambientali, del patrimonio artistico e culturale, anche attraverso iniziative di formazione e informazione;

e) agevolare l'esercizio del diritto di voto ai residenti fuori della Sardegna;

f) favorire l’integrazione di quanti intendano rientrare in Sardegna, agevolarne l’attività economica e il loro reinserimento abitativo;

g) favorire l'integrazione sociale, culturale e linguistica dei sardi nel mondo;

h) favorire il flusso informativo e le iniziative intraprese dai sardi nel mondo utili allo sviluppo dell'economia e della cultura sarda;

i) favorire lo studio della lingua sarda e della lingua italiana;

j) favorire attività di comunicazione e di informazione, anche tramite la pubblicazione di un periodico di documentazione e dibattito, sia cartaceo che on line, destinato agli emigrati sardi e alle famiglie, nonché ad enti, istituzioni e comuni della Sardegna;

k) favorire il coordinamento delle attività di cui alle lettere precedenti tra i diversi livelli organizzativi dell’amministrazione.

Art. 4

Piano triennale e programma annuale

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati attraverso piani triennali e programmi annuali.

2. Il piano triennale è approvato entro il 31 dicembre del triennio precedente a quello di riferimento con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, sentite la Consulta regionale dei sardi nel mondo e la competente Commissione consiliare, il cui parere è da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali lo stesso è dato per acquisito.

3. I programmi annuali sono approvati entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, sentita la Consulta regionale dei sardi nel mondo.

4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio regionale, i programmi annuali devono essere adeguati sulla base degli stanziamenti autorizzati.

Art. 5

Circoli territoriali

1. La Regione Autonoma della Sardegna riconosce quali strutture di base i circoli territoriali dei Sardi nel mondo che siano caratterizzati da un ordinamento interno democratico.

2. Il riconoscimento dei circoli territoriali è disposto con decreto dell'Assessore regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, sentito il parere della federazione dei circoli del territorio nazionale di riferimento.

3. Ai circoli riconosciuti sono erogati finanziamenti per il funzionamento e l’attività sulla base del piano triennale e del programma annuale.

Art. 6

Federazione dei circoli

1. La Regione, al fine di coordinare l’attività dei circoli nei rispettivi territori nazionali, riconosce le federazioni costituite nel rispetto dei principi ispiratori della presente legge, dotate di statuti democratici, comprendenti tutti i circoli del territorio nazionale nell'ambito del quale operano.

2. La composizione della federazione è determinata dagli statuti secondo criteri di democraticità e rappresentanza. Sono comunque membri di diritto di ciascuna federazione i presidenti dei circoli od i loro delegati.

3. Le federazioni, conformemente ai principi di cui alla presente legge:

a) stabiliscono gli indirizzi generali per l'attività dei circoli nei rispettivi congressi e ne coordinano l'attività tra un congresso e l'altro e forniscono agli stessi assistenza tecnicoamministrativa;

b) formulano le proposte di ripartizione ai circoli dei contributi previsti dai piani triennali e dal programma annuale;

c) promuovono iniziative di interesse generale per circoli;

d) discutono ed esprimono pareri sui problemi culturali e politici che riguardano l'emigrazione;

e) vigilano sul rispetto degli statuti da parte dei circoli aderenti.

4. Il riconoscimento delle federazioni è disposto con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

5. Alle federazioni riconosciute sono erogati finanziamenti per il funzionamento e l’attività sulla base del piano triennale e del programma annuale.

Art. 7

Associazioni di tutela

1. Le associazioni di tutela degli emigrati che dimostrino di essere caratterizzate da un ordinamento e da una conduzione democratica, che abbiano carattere nazionale ed operino con uffici regionali dislocati nell'Isola, sono riconosciute dalla Regione Autonoma della Sardegna.

2. Il riconoscimento delle associazioni di tutela è disposto con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

3. Alle associazioni di tutela riconosciute sono erogati finanziamenti per il funzionamento e l’attività sulla base del piano triennale e del programma annuale.

Art. 8

Associazioni di promozione sociale

1. Le associazioni di promozione sociale che dimostrino di occuparsi dei Sardi nel mondo e di essere caratterizzate da un ordinamento e da una conduzione democratica, sono riconosciute dalla Regione Autonoma della Sardegna.

2. Il riconoscimento delle associazioni di promozione sociale è disposto con decreto dell'Assessore regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

 

TITOLO III – Consulta regionale dei sardi nel mondo

Art.9

Consulta regionale dei sardi nel mondo

1. Al fine di coordinare gli interventi della Regione Autonoma della Sardegna a favore dei Sardi nel mondo è istituita la Consulta regionale dei sardi nel mondo.

2. Sono compiti della Consulta:

a) esprimere parere su ogni disegno di legge della Giunta regionale in materia di sardi nel mondo;

b) esprimere parere sul piano triennale e sul programma annuale di interventi di cui all'articolo 4;

c) effettuare proposte normative ed amministrative nel settore argomento della legge;

d) svolgere studi e ricerche storiche e sociali sull’emigrazione;

e) vigilare sull'attività di circoli, federazioni ed associazioni di tutela;

f) formulare proposte in merito ai principi generali cui devono uniformarsi le federazioni ed i circoli nella redazione dei rispettivi statuti.

3. La Consulta può nominare nel suo seno gruppi di lavoro su temi e problemi specifici.

Art. 10

Composizione della Consulta regionale

1. La Consulta regionale dei sardi nel mondo è composta da:

a) l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la presiede o un suo delegato;

b) un rappresentante per ogni federazione dei circoli, regolarmente riconosciuti, eletto secondo le modalità di cui all’articolo 12, e due per le federazioni composte da un numero di circoli non inferiori a quindici;

c) un rappresentante per ogni nazione priva di federazione, ma con almeno due circoli regolarmente riconosciuti, eletto secondo le modalità di cui all’articolo 12;

d) da due rappresentanti designati dalle associazioni di tutela degli emigrati operanti in Sardegna, riconosciute dalla Regione Autonoma della Sardegna, e) da cinque esperti in materia di emigrazione designati dal Consiglio regionale: due in rappresentanza dei sindacati dei lavoratori; uno delle camere di commercio; uno delle associazioni dei comuni; uno delle università;

f) da tre rappresentanti del Coordinamento dei giovani sardi nel mondo di cui all’articolo 17.

2. Un dipendente designato dall'Assessore regionale del lavoro svolge funzioni di segretario.

Art. 11

Modalità di costituzione della Consulta regionale - Funzionamento ed oneri

1. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

2. La Consulta è insediata entro novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura e resta in carica per l'intera durata di quest'ultima.

3. In caso di dimissioni, di cessazione per qualunque motivo di qualche componente, alla sua sostituzione si provvede con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

4. La mancata o ritardata designazione di alcuno dei componenti la Consulta, non pregiudica la costituzione dell'organo, a condizione che siano stati designati la metà più uno dei componenti.

5. La Consulta ha sede in Cagliari presso l'Assessorato regionale del lavoro e si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta venga convocata dall'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, quale suo presidente, o qualora lo richieda la maggioranza assoluta dei suoi membri.

6. Nella sua prima seduta la Consulta elegge, tra i suoi componenti, con voto limitato ad uno, due vicepresidenti, di cui uno vicario. In caso di parità di voti esercita le funzioni di vicepresidente il componente più anziano di età.

7. La Consulta può riunirsi anche al di fuori della sua sede ufficiale.

8. Ai componenti della Consulta, per la loro partecipazione alle sedute, spettano rimborsi spese e diarie, da determinarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 12

Modalità di elezione dei rappresentanti nella Consulta

1. I rappresentanti dei Sardi nel mondo in seno alla Consulta, di cui all’articolo 10, sono eletti con le seguenti modalità:

a) se rappresentanti delle federazioni di cui all’articolo 6, in assemblea plenaria regolarmente convocata dal direttivo delle federazioni;

b) se rappresentanti delle nazioni prive di federazione, dall'assemblea dei presidenti dei circoli riconosciuti dalla Regione Autonoma della Sardegna, o da un loro delegato;

c) se rappresentanti del coordinamento dei giovani sardi nel mondo di cui all’articolo 17, durante una seduta del coordinamento appositamente convocata.

2. Costituiscono condizioni di eleggibilità:

a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;

b) il non aver riportato in Italia od all'estero condanne penali che comportino l'iscrizione nel casellario giudiziario, la perdita dei diritti politici e l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 13

Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta:

a) il presidente; b) il comitato di presidenza.

Art. 14

Funzioni del presidente della Consulta

1. Il presidente è l'organo di rappresentanza, di impulso e di indirizzo dell'attività della Consulta.

2. Il presidente cura i rapporti con la Giunta regionale, con il Consiglio regionale, con gli altri organi della Regione Autonoma della Sardegna, dello Stato e degli enti locali.

3. Il presidente convoca la Consulta in accordo con il comitato di presidenza di cui all'articolo seguente.

4. In casi particolari od eccezionali il Presidente può convocare la Consulta senza il previo accordo con il comitato di presidenza, fissando direttamente l'ordine del giorno della seduta.

Art. 15

Comitato di presidenza della Consulta

1. Il Comitato di presidenza è composto dal presidente della Consulta, dai due vicepresidenti della Consulta, da due membri espressi dalla Consulta.

2. Almeno tre dei componenti del comitato di presidenza della Consulta devono essere emigrati.

3. Il segretario della Consulta svolge funzione verbalizzante.

Art. 16

Funzioni del comitato di presidenza della Consulta

1. Il comitato di presidenza ha i seguenti compiti:

a) effettuare l'istruttoria degli argomenti all'ordine del giorno della Consulta;

b) attuare tutte le deliberazioni della Consulta;

c) elaborare ogni proposta da sottoporre alla Consulta;

d) esaminare i documenti di programmazione, di cui all’articolo 4;

e) svolgere funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti delle federazioni e dei circoli;

f) intervenire, su mandato del presidente della Consulta, in caso di problemi organizzativi

od economico - finanziari dei circoli;

2. Il Comitato di presidenza si riunisce in via ordinaria per l'approvazione del programma di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo, nonché ogni qualvolta lo convochi il presidente o lo

richieda la maggioranza dei suoi componenti.

3. Ai componenti del comitato di presidenza compete il trattamento previsto all’articolo 11, comma 8.

TITOLO IV – Coordinamento dei giovani sardi nel mondo

Art. 17

Coordinamento dei giovani sardi nel mondo

1. É istituito il coordinamento dei giovani sardi nel mondo quale organo di rappresentanza dei giovani non residenti in Sardegna al fine di sviluppare proposte, favorire iniziative organizzate e rivolte alle giovani generazioni, promuovere incontri tematici, seminari, stage e convegni.

2. Possono far parte del coordinamento i giovani sardi aventi i requisiti di cui all’articolo 2 comma 1, lettera a), di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni.

3. Il coordinamento è composto da:

a) un rappresentante per ogni nazione priva di federazione, due rappresentanti per ogni federazione, e tre per le federazioni composte da un numero di circoli non inferiori a quindici, eletti secondo le modalità di cui all’articolo 19;

b) da due rappresentanti designati dalle associazioni di tutela degli emigrati operanti in Sardegna, riconosciute dalla Regione Autonoma della Sardegna.

4. Un delegato dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, dipendente dell’Amministrazione regionale, svolge funzioni di coordinamento dei lavori.

5. Un dipendente designato dall'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale svolge funzioni di segretario.

Art. 18

Modalità di costituzione del coordinamento - Funzionamento ed oneri

1. Il coordinamento è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

2. Il coordinamento è insediato entro novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura regionale e resta in carica per l'intera durata di quest'ultima.

3. In caso di dimissioni, di cessazione per qualunque motivo di qualche componente, alla sua sostituzione si provvede con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo per la nomina del coordinamento.

4. La mancata o ritardata designazione di alcuno dei componenti il coordinamento, non pregiudica la costituzione dell'organo, a condizione che siano stati designati la metà più uno dei componenti.

5. Il coordinamento ha sede in Cagliari presso l'Assessorato regionale del lavoro e si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno. Il funzionamento è regolamentato da un atto interno approvato con deliberazione della maggioranza dei presenti.

6. Nella sua prima seduta il coordinamento elegge, tra i suoi componenti, con voto limitato ad uno, un portavoce. In caso di parità di voti sarà eletto il più giovane di età.

7. Il coordinamento può riunirsi anche al di fuori della sua sede ufficiale.

8. Ai membri del coordinamento per la partecipazione alle sedute spettano rimborsi spese e diarie da determinarsi con le modalità di cui all’articolo11, comma 8.

Art. 19

Modalità di elezione dei rappresentanti del coordinamento

1. I rappresentanti in seno al Coordinamento, di cui all’articolo 17, sono eletti con le seguenti modalità:

a) se rappresentanti delle federazioni di cui all’articolo 6, in assemblea plenaria regolarmente convocata dal direttivo delle federazioni;

b) se rappresentanti delle nazioni prive di federazione, dall'assemblea dei presidenti dei circoli riconosciuti dalla Regione Autonoma della Sardegna, o da un loro delegato;

2. Costituiscono condizioni di eleggibilità:

a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) il non aver riportato in Italia od all'estero condanne penali che comportino l'iscrizione nel casellario giudiziario, la perdita dei diritti politici e l'interdizione dai pubblici uffici.

 

TITOLO V – Criteri e modalità di attuazione

Art. 20

Criteri e modalità di attuazione

1. Entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentite la Consulta regionale per l’emigrazione e la competente Commissione consiliare, il cui parere è da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali lo stesso è dato per acquisito, sono approvati:

a) i criteri e modalità di concessione dei contributi e delle incentivazioni finanziarie di cui all’articolo 3;

b) i criteri di riconoscimento e le modalità di finanziamento dei circoli territoriali, delle federazioni e delle associazioni di tutela di cui agli articoli 5, 6 e 7;

c) i criteri di riconoscimento delle associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 8.

2. L’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, approva, entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, criteri e modalità di rendicontazione delle provvidenze di cui al comma 1.

 

TITOLO VI – Disposizioni finali

Art. 21

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati in euro 2.000.000 annui a decorrere dall’anno 2013, si fa fronte con le risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7 (L’emigrazione), abrogata dal successivo articolo 22 ed iscritte in conto dell’U.P.B. S05.05.002 (capitolo SC05.1068) del bilancio regionale per gli anni 2012-2014 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art.22

Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7 (L’emigrazione); articolo 85 comma 2 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7 (L’emigrazione).

 

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