Benvenuto nel Sito dell`Associazione Culturale  Messaggero Sardo

PROGRAMMA ANNUALE 2014

 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

 

 

 

Servizio delle politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA ANNUALE PER L’EMIGRAZIONE 2014

Esercizio Finanziario 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilità finanziaria

 

Per il sostegno alle spese di funzionamento e allo svolgimento delle attività statutarie dei circoli, federazioni e associazioni di tutela, per gli interventi di solidarietà, progetti regionali, servizi di informazione e comunicazione, con l’aggiornamento dei siti tematici e funzionamento e adeguamento della sezione specifica “Talenti Sardi”, sono  disponibili risorse pari a € 1.600.000.

 

La riduzione delle risorse in bilancio rispetto all’anno precedente, i limiti imposti dal rispetto del Patto di stabilità interno alla propria capacità di spesa, l’esigenza di adeguare la programmazione con le risorse disponibili, dettata  dai vincoli finanziari richiesti dalla spending review  e dalle regole contabili approvate in campo nazionale e regionale, nonché la grave situazione socioeconomica che interessa la Sardegna, hanno imposto una  quantificazione dei contributi per l’anno 2014 da destinare ai circoli, federazioni e associazioni di tutela basata sul rigore, razionalizzazione e massimo contenimento della spesa.

 

 

Tipologia degli Interventi.

 

Gli interventi previsti per il 2014 riguardano le seguenti spese:

-       funzionamento e svolgimento delle attività;

-       funzionamento della Consulta;

-       comunicazione e funzionamento siti web;

-       progetti;

-       interventi di solidarietà;

-       ….

 

  1. 1.                    Spese di funzionamento e delle attività

 

Per  tali finalità, ai sensi degli artt. 7, 8, 9, 12 della L.R. 7/ 1991,  si propone  di destinare alle Organizzazioni dei sardi emigrati € 1.585.000, così ripartiti:

− n. 125 Circoli dei sardi emigrati: € 1.395.000;

− n. 6 Federazioni dei Circoli e nazioni senza Federazione: € 120.000.

− n. 5 Associazioni di Tutela e  la Federazione delle Associazioni di Tutela:  € 25.000;

−  Rimborsi spese per la Consulta:  € 45.000.

 

1.1     Circoli

 

Le risorse destinate ai Circoli per il funzionamento e lo svolgimento delle attività statutarie, per un importo di euro 1.395.000  sono assegnate in base ai seguenti criteri:

  1. essere in regola con la contabilità e non avere contenzioso nei confronti dell’amministrazione regionale;
  2. non avere posizioni debitorie nei confronti dell’amministrazione, anche accertate negli anni precedenti;
  3. aver svolto attività e iniziative in linea con le indicazioni del  Programma annuale;
  4. avere un numero di soci come previsto dalla L.R. n. 7/91, salvo deroghe concesse;
  5. svolgere attività e servizi ai soci e alla comunità sarda nel territorio, con apertura settimanale della sede;
  6.        6.   aver provveduto al regolare rinnovo degli Organi statutari.

 

Come già previsto negli anni precedenti  per i Circoli presenti nella stessa città e/o circoscrizione territoriale, la cui distanza sia inferiore a 15 Km., si ripropone di  procedere con maggiore razionalizzazione all’attuazione progressiva di modelli Sistema (tradizione già attestata per altre distinte tipologie di interventi), in Italia, in Europa e oltre tali confini.

 

A ciascun Circolo sarà richiesto inoltre:

 

  1. capacità di interazione, integrazione, solidarietà e condivisione con gli iscritti e la cittadinanza tutta, attuazione delle regole statutarie, rispetto delle scadenze dei mandati e rinnovo delle cariche statutarie. Indicatori: assenza di contenziosi e di rilievi da parte di singoli organi;
  2. attività di inserimento sociale e culturale (cittadinanza attiva) nei riguardi dei figli degli emigrati, dei giovani e giovanissimi;
    1. assenza di compresenza di familiari negli Organi di gestione (Direttivo) e di controllo (Revisori);
    2. capacità di reperimento di fondi, rilevabile dai rendiconti. Indicatori: entrate proprie superiori al 10%; attività organizzate in partenariato con enti, istituzioni locali e /o privati;
    3. elevati standard qualitativi delle attività realizzate per la promozione e l’educazione all’immagine della Sardegna, alla cultura materiale e immateriale nei suoi distinti e più variegati aspetti, alle tradizioni popolari, al bagaglio secolare delle conoscenze e dei saperi, alle vicende storiche remote e più recenti. Indicatore: almeno 1 attività promozionale organizzata nell’anno precedente;
    4.  creazione e/o aggiornamento del sito web, utilizzo della strumentazione informatica, della posta elettronica e di quella certificata a partire dal primo semestre 2015, per la gestione on-line delle procedure previste dalla L.R. 7/1991, finalizzati all’ottimizzazione dei flussi informativi;
    5.  disponibilità della sede per l’accoglienza della comunità, con particolare riferimento e sensibilità all’universo giovanile;
    6. che provvederà a definire la graduatoria tramite la quale saranno assegnate le premialità, l’anagrafica dei componenti al Circolo per conoscerne, età, anni di iscrizione, sesso, professione, cariche sociali.

 

Ai Consultori verrà invece richiesto la disponibilità ad operare anche remotamente, ad esempio sulla proposta di un nuovo disegno di legge, attraverso l’utilizzo di forum, videoconferenze e altri strumenti tecnologicamente avanzati.

L’Amministrazione regionale procederà al finanziamento ai Circoli che operano secondo i criteri suindicati.  Le risorse destinate ai Circoli, riconosciuti e operativisono ripartite secondo i seguenti parametri:

– una quota pari ad un massimo del 30%, secondo il costo effettivo di locazione delle sedi. Ciascun circolo potrà raggiungere una percentuale massima dell’70% del costo, fino ad un massimale di € 900,00 mensili. Ai Circoli la cui sede è di proprietà o in comodato d’uso gratuito, è assegnata una quota forfettaria di € 1.500 euro all’anno;

- una quota pari ad un massimale del 20% secondo l’indice dei prezzi di ciascun paese sede dei circoli;

- una quota pari ad un massimale del 50% fra i singoli circoli, per lo svolgimento delle attività programmate o di funzionamento.

 

 

1.2  Federazioni dei Circoli

 

Le risorse destinate alle Federazioni, pari a € 120.000, sono assegnate alle strutture operative e provviste dei requisiti di legge, in regola con la contabilità e senza contenziosi e/o  eventuali posizioni debitorie nei confronti dell’amministrazione regionale, anche accertate negli anni precedenti.

-     55.000 da ripartire tra le Federazioni operative, per il funzionamento, attività e coordinamento dei Circoli, in base all’indice dei prezzi di ciascun Paese;

-     €  60.000 da ripartire sulla base del numero dei Circoli operativi ad esse federati;

-      €  5.000 assegnati ai Paesi senza Federazione.

 

1.3  Federazione e Associazioni di Tutela

 

Alle Associazioni di Tutela e alla loro Federazione è assegnata la quota complessiva di € 25.000 , di cui il 5% dell’ammontare complessivo, pari a € 1.250 È destinato alla Federazione delle Associazioni di Tutela per l’attività e i compiti previsti dalla L.R. 7/1991, qualora non sussistano situazioni di contenzioso e/o eventuali posizioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione Regionale.

La quota rimanente di € 23.750  è ripartita in favore delle Associazioni di Tutela effettivamente operative in Sardegna, con gli stessi criteri di ripartizione adottati per i circoli di cui al precedente paragrafo 1.1.

L’Associazione Regionale ACLI dichiara voler trasferire il contributo a loro attribuito di  € 4.750, al Circolo di La Plata (ARGENTINA). Il Servizio competente si riserva di verificarne la fattibilità.

 

       1.4 Congressi

Per il 2014 non sono previsti Congressi delle Federazioni dei circoli.

 

       1.5 Consulta Regionale Emigrazione

 

Per l’organizzazione delle riunioni della Consulta per l’emigrazione e dei relativi Comitati di Presidenza  è destinata la somma di € 45.000.

 

 

 

  1. 2.                    Interventi straordinari, di assistenza e di solidarietà

 

Ai sensi degli artt. 11 e 15 della L.R. n. 7/1991, si intende fornire un supporto ai sardi che versano in gravi difficoltà, tramite sussidi e contributi a lavoratori emigrati e loro familiari che si trovino in particolari e oggettivi stati di indigenza o in conseguenza di situazioni eccezionali o eventi straordinari di particolare gravità.

Nell’ambito degli interventi in favore della solidarietà sono ricompresi i contributi in favore dei familiari di emigrati deceduti all’estero e nella penisola per il trasporto delle salme in Sardegna.

Con le risorse previste per le presenti finalità, si interverrà anche a favore dei Circoli che abbiano subito danni alle strutture e alle sedi a seguito di eventi calamitosi.

L’intervento sarà effettuato secondo le misure previste dalle norme.

La somma complessiva  è di 10.000,00.

 

  1. 3.                    Comunicazione

 

I canali di comunicazione istituzionale verranno garantiti tramite i portali istituzionali e con la produzione on line del periodico Il Messaggero Sardo, disponibile sul sito tematico ufficiale www.sardegnamigranti.it .

 Pertanto, per le attività connesse alla comunicazione sono destinate:

-       La decisione sul supporto al funzionamento del sito e la messa on-line del periodico Il Messaggero Sardo verrà posticipato al 2015 ,

-        € 5.000,00 per l’aggiornamento e formazione del personale per il funzionamento del portale Sardegna Migranti e della Sezione dedicata ai Talenti sardi www.talentisardi.it 

  1. 4.                    Rendicontazione

 

Le spese ritenute ammissibili per funzionamento, attività e progetti regionali, sostenute dalle Organizzazioni dei sardi emigrati, dalle Associazioni di Tutela e loro Federazione, dovranno essere rendicontate secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla L.R. 7/1991 e dal regolamento di attuazione DPGR 191/1991, nonché secondo le direttive del documento interpretativo e applicativo relativo alle varie tipologie delle spese ammissibili n. 712/2004.

Le posizioni debitorie nei confronti dell’amministrazione, accertate in sede di rendicontazione e/o dei Controlli a Campione, previsti dal DPR n. 445/2000, dovranno essere risolte con la restituzione delle pertinenti somme, tramite accreditamento alla Tesoreria regionale, anche in forma rateizzata entro l’anno successivo all’accertamento, previo accordo con il Servizio competente.

 


 

IPOTESI

 

  di Ripartizione delle risorse

Esercizio Finanziario 2014:  UPB S05.05.002 -   Cap. di Spesa SC05.1068 – 1064

 

1.  ORGANIZZAZIONI DEI SARDI  NEL MONDO,  CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI ATTIVITA’

 1.1 Circoli degli Emigrati

                                     1.395.000,00     

 1.2 Federazioni dei Circoli

                                   120.000,00

 1.3 Federazione e Associazioni di Tutela

                                    25.000,00

 1.4 Congressi

                                                        -

 1.5 Consulta Regionale Emigrazione

                                         45.000,00

TOTALE

1.585.000,00

 

2. INTERVENTI STRAORDINARI DI ASSISTENZA E DI SOLIDARIETA’

 

 Sussidi e contributi

10.000,00

  TOTALE

10.000,00

 

    3.  COMUNICAZIONE

 

    3.1 Comunicazione Online   Il Messaggero sardo

-

3.2 Portali tematici, aggiornamento ecc.

5.000,00

 

 

TOTALE

5.000,00

 

Totale Complessivo Risorse

 

€            1.600.000,00

 

 

 

Programma annuale di interventi per l’emigrazione 2012

 Questo il programma annuale 2012 degli interventi previsti dalla Regione per l’emigrazione, approvata dalla Giunta regionale con delibera n.16/34 del 18.4.2012

Leggi tutto: Programma annuale di interventi per l’emigrazione 2012
 

Piano Triennale 2010-2012

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE                          

  PIANO TRIENNALE 2010/2012
LINEE GUIDA PER INTERVENTI IN FAVORE DELL’EMIGRAZIONE


1.INTRODUZIONE

La Sardegna è stata tra le Regioni maggiormente coinvolte dal fenomeno dell’emigrazione, in particolare nel decennio ricompreso tra il 1960 e il 1970 quando i Comuni e i territori dell’isola si sono spopolati, incrementando il consistente numero dei sardi emigrati nei primi anni del 1900. Un numero crescente di figli e discendenti di emigrati sardi, nati nel Paese ospitante, che in alcuni casi hanno conservato la cittadinanza italiana ed in altri l’hanno perduta in ragione delle norme sulla cittadinanza – attuali o pregresse – del Paese ospitante, possono rappresentare una risorsa culturale e identitaria di grande importanza per la Sardegna. Nei loro confronti la Regione intende avviare un processo di avvicinamento anche con l’impiego delle nuove tecnologie, nell’ottica della costruzione di un moderno sistema di rete capace di portare ad una crescente interazione culturale, sociale ed economica tra sardi residenti in Sardegna e quelli fuori dall’isola. A questi si aggiungono i numerosi giovani che da decenni ricercano fuori dall’isola opportunità di lavoro, di realizzazione personale, culturale e professionale.  I sardi emigrati hanno dato vita, fin dagli anni ’60, a numerose strutture che operano non solo in favore della comunità residente nel territorio ospitante, ma si occupano anche di promozione e divulgazione della cultura e dei prodotti della Sardegna.Attualmente si contano 7 Federazioni e 129 Circoli di emigrati sardi dislocati nei cinque continenti, formalmente riconosciuti dalla Regione con apposito provvedimento amministrativo e operativi alla data del 31 marzo 2010, di cui: - 68 Circoli sono presenti in Argentina, Australia, Brasile, Canada, Perù, Stati Uniti, Bulgaria, Belgio, Francia, Germania, Spagna, Olanda, Gran Bretagna, Svizzera;- 61 Circoli sono quelli presenti nella Penisola, prevalentemente nelle Province e città del Centro-Nord Italia.Altre Organizzazioni non riconosciute dalla Regione sono attive in Italia, Europa e nei Paesi extraeuropei. La Regione intende valorizzare la ricchezza del mondo migratorio nella sua varietà e complessità, avvalersi delle sue capacità per rafforzare i legami con le comunità dei sardi residenti fuori dalla Sardegna. A tal fine predispone le seguenti linee programmatiche riferite al triennio 2010/2012.


2.LINEE POLITICHE E PROGRAMMATICHE

La Regione intende promuovere e valorizzare la realtà dell’emigrazione, caratterizzandola con una valenza propulsiva per il sistema culturale, sociale ed economico della Sardegna. La vitalità delle iniziative poste in essere dai nostri conterranei all’estero rivela l’autentico volto di una terra che continua ad arricchirsi ed alimentarsi dell’apporto fattivo ed efficace di quanti continuano ad esprimere la propria sardità al di là dei confini regionali e nazionali.In tal senso si intende sviluppare un percorso che che contribuisca a rendere le politiche regionali dell’emigrazione più moderne e aderenti alla realtà e maggiormente rispondenti alle sfide di modernità che giungono dall’attuale sistema sociale. E’ importante innanzitutto favorire il coinvolgimento delle realtà territoriali interessate a vario titolo dal fenomeno dell’emigrazione e dell’emigrazione di rientro (Comuni, Province) promuovendo iniziative finalizzate alla conoscenza e al reciproco riconoscimento delle componenti valoriali della terra di origine e delle attuali realtà di vita.Per queste ragioni si intende caratterizzare il piano con alcuni elementi irrinunciabili che costituiscono le linee fondamentali per l’impegno comune delle Istituzioni, dei Circoli, delle Associazioni e delle Federazioni per il prossimo triennio.1.Giovani. Rafforzare e consolidare la presenza giovanile nella realtà dell’emigrazione persegue l’obiettivo di una visione prospettica del lavoro. L’ascolto dei giovani e il loro coinvolgimento nelle iniziative consente di dotare di energia propulsiva il mondo dell’emigrazione, senza trascurare l’indispensabile patrimonio di cultura e di sapienza che proviene dagli anziani. Oltre ad assicurare l’indispensabile continuità, favorire la partecipazione dei giovani ai programmi e alle iniziative promosse dalla realtà dell’emigrazione consente di stare al passo con l’evoluzione concettuale e politica del fenomeno e al tempo stesso di adeguare programmi e iniziative alle esigenze riguardanti la nuova emigrazione, l’emigrazione di rientro o la post-emigrazione, l’immigrazione. Particolare interesse sarà posto alle iniziative che favoriscono l’incontro e il confronto tra generazioni (giovani-anziani) e tra giovani stessi nel paese di attuale dimora e in Sardegna.  2.Circoli. Potenziare e promuovere la capacità di programmazione dei Circoli significa stabilire una linea di rigore, di competenza e di controllo sulle realtà meno presenti o peggio quasi inesistenti, intervenendo con decisione su quelli non operativi. Esaltare le eccellenze e mettere in campo una sana azione di competizione tra i Circoli consente di conferire un valore aggiunto al desiderio e alla volontà di caratterizzarli come cellule vive, propulsive, attive ed efficaci per tener viva la memoria delle radici e al contempo garantire il necessario rispetto delle norme. Altro aspetto importante è quello di potenziare il collegamento di quei Circoli che, per diffusione territoriale, isolamento e/o complessità del sistema di trasporti, non permettono un collegamento tradizionale efficace, sviluppando un sistema di collegamento “a distanza” (“circoli virtuali”) mediante l’utilizzo e il potenziamento delle nuove tecnologie e dei nuovi sistemi di comunicazione.3.Sistema socio-economico. Tenere vivo il mondo dell’emigrazione – pur auspicando che in un ideale prossimo futuro si possa prescindere dalla necessità di emigrare – significa collegare la prospettiva di sviluppo socio-economico della Regione con le potenzialità espresse dal mondo dell’emigrazione. Questo è necessario perché si stabilisca un feedback positivo tra le diverse realtà di vita, tale da consentire un’azione di ritorno, una forma di investimento che “renda” alla Sardegna una sicura ricaduta in termini di benefici immateriali e  valoriali. Per far questo occorrerà stabilire connessioni significative e definire con precisione la coerenza delle finalità delle proposte, evitando pericolose e inutili improvvisazioni e iniziative estemporanee che rischiano di rendere inconsistente l’azione di promozione sociale e culturale della Sardegna. 4.Solidarietà. Rafforzare il concetto di solidarietà, allargandone la valenza non soltanto alle esigenze immediate di intervento rispondenti a eventi improvvisi sia naturali che eccezionali, oltre che per il sostegno alle spese funebri e di rientro delle salme di congiunti, ma considerando particolari situazioni e condizioni che necessitano di essere sostenuti con un intervento straordinario. Una attenzione di questo genere favorisce anche una maggiore attenzione e sensibilità da parte degli altri, in particolare di quanti hanno la possibilità più di altri di individuare e segnalare situazioni di disagio.5.Informazione e Comunicazione. Sviluppare un utilizzo diffuso delle nuove tecnologie e dei nuovi sistemi di comunicazione è indispensabile per consentire una informazione tempestiva e stare al passo con la velocità della comunicazione, oltre che per una politica di tutela ambientale, riduzione degli sprechi di carta e raccolta differenziata, utilizzo delle risorse con criteri di economicità. La diffusione dei social networks e il maggior ricorso ad essi per il dialogo, la condivisione e la comunicazione richiede l’adeguamento dei sistemi per una più puntuale presenza nei diversi contesti. Il potenziamento dei media on-line, di Internet, di TV e radio può supportare in maniera più rispondente alle attuali esigenze il diffuso, capillare e variegato mondo della comunicazione. Il tutto senza escludere, pur in un necessario ridimensionamento, le pubblicazioni del Messaggero Sardo finalizzandolo a quanti, per ovvie ragioni legate all’età o alle opportunità, non hanno la possibilità di una consultazione on-line.Questi elementi si legano alla forte caratterizzazione dell’azione delle Associazioni di Tutela nel territorio, finalizzata alla conoscenza e diffusione della realtà dell’emigrazione, senza escludere quella di tutela e assistenza agli emigrati di rientro e loro familiari. In tal senso le Associazioni di Tutela possono e devono diventare anche un prezioso strumento per l’apertura della Regione alle nuove frontiere della internazionalizzazione. A partire dalla necessità di costruzione della rete di istituzioni, di soggetti, di gruppi e di realtà del volontariato per una acquisizione di una coscienza compiuta e diffusa del mondo dell’emigrazione e delle caratteristiche che ne connotano le attuali specificità.E’ inoltre importante utilizzare l’esperienza dell’emigrazione per affrontare i problemi di oggi legati all’immigrazione. In questo senso può essere estremamente utile ricorrere agli emigrati di ritorno per individuare misure e politiche a favore degli immigrati. 


3.FONTI NORMATIVE

La legge regionale 15 gennaio 1991 n. 7, nell’ambito degli interventi della Regione Sardegna in favore degli emigrati prevede, all’art. 4, che gli stessi siano attuati attraverso un Piano articolato in tre anni e con Programmi di spesa annuali. Il Piano deve essere approvato, previo parere della Consulta e della competente Commissione consiliare, dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale.


4.FINALITA’

Le attività delle Organizzazioni dei sardi emigrati si ispirano alle seguenti finalità:

  • promozione di forme di partecipazione, condivisione e solidarietà tra lavoratori sardi residenti fuori dalla Sardegna;
  • promozione di iniziative rivolte a tutelare e sviluppare i legami di identità tra la Sardegna e le   comunità sarde extra isolane;
  • promozione culturale ed economica della Sardegna.


5. GLI INTERVENTI

L’Assessorato del Lavoro eroga le risorse per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività delle Organizzazioni dei sardi emigrati, ma un costante raccordo con tutti gli altri apparati regionali è necessario per migliorare la qualità dei servizi e delle iniziative rivolte al mondo dell’emigrazione.Il presente Piano prevede i seguenti interventi:1) attività e servizi a cura delle Organizzazioni dei sardi emigrati;2) sistemi di informazione e comunicazione;3) progetti regionali.  

5.1 ATTIVITÀ E SERVIZI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI SARDI EMIGRATI

L’Amministrazione sostiene le attività delle Organizzazioni degli emigrati tramite un sostegno finanziario, in conformità alle disposizioni indicate dalla predetta legge e commisurato all’impegno di ciascuna di esse, in funzione delle attività programmate e realizzate. Al fine di incrementare la partecipazione associativa, garantire la continuità e favorire il rinnovamento nella gestione delle strutture, i Circoli dovranno privilegiare le nuove generazioni nell’organizzazione di attività di conoscenza e promozione del patrimonio storico, artistico, culturale e tradizionale della Sardegna nonché di apprendimento della lingua italiana. Il Programma annuale definirà indirizzi e specifiche tematiche e modalità.Per poter beneficiare del sostegno finanziario regionale le Organizzazioni devono:a) assicurare il continuo aggiornamento dei dati sulla consistenza e composizione delle comunità di riferimento (censimento, indagini, ecc.), nonché degli iscritti e regolarmente tesserati a ciascun Circolo, quale base per l’avvio delle attività, con riferimento alle relative esperienze professionali e relazionali;b) assicurare la promozione delle finalità di legge e degli obiettivi del presente Piano Triennale, attraverso report periodici e un contatto costante con la Regione Sardegna e la sua struttura di riferimento, al fine di coordinare le singole attività e favorire lo scambio di informazioni tra questa e le comunità di riferimento;c) assicurare la compartecipazione finanziaria, mediante la ricerca di altre fonti di finanziamento pubbliche e private diverse da quelle regionali.Le Organizzazioni provviste di specifiche competenze e capacità tecnico-organizzative possono erogare servizi nei seguenti ambiti:

  • Attività di informazione culturale ed economica, sulla Sardegna e sui paesi di residenza, agli associati e non;
  • Consulenza e assistenza sociale, sanitaria, lavorativa e abitativa alla comunità degli emigrati che le richiedano.


5. 2      SISTEMI INFORMATIVI E RETI DI COMUNICAZIONEI

sistemi informativi e le reti di comunicazione sono gli strumenti fondamentali per garantire le relazioni costanti e attive tra i cittadini sardi presenti nell’isola e nel resto del mondo.I servizi di informazione destinati agli emigrati dovranno necessariamente privilegiare l’utilizzo delle nuove tecnologie, TV e radio satellitari e l’area telematica. La pubblicazione del periodico cartaceo “Il Messaggero Sardo”, disponibile anche ondine, continuerà pur in un contesto di ridimensionamento . E’ operativa l’attività di consulenza svolta dal Servizio Emigrazione dell’Assessorato del Lavoro, anche in collegamento con gli uffici URP dell’amministrazione regionale, enti locali e altre istituzioni italiane all’estero e con il portale www.sardegnamigranti.it, presente sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it. Nell’ambito delle attività destinate all’informazione è intendimento promuovere la creazione di una community virtuale in grado di raccogliere e condividere le realtà sarde di eccellenza presenti nel mondo, al fine di favorire il contatto tra persone con alte qualifiche professionali affermatesi nei vari paesi in cui operano e tra questi e la Sardegna. Si tratta in sostanza di implementare una banca dati interattiva capace di valorizzare intelligenze e talenti di prima, seconda, terza e generazioni successive e stabilire legami stabili, per incentivare nuovi impulsi di crescita e sviluppo del sistema socioeconomico della Sardegna. 


6.SOSTEGNO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie di cui alla L.R. n. 7 del 1991:

i Circoli dei sardi nel mondo, regolarmente riconosciuti;

  • le Federazioni dei Circoli sardi nel mondo, regolarmente riconosciuti;
  • le Associazioni di Tutela degli Emigrati, regolarmente riconosciuti;
  • la Federazione delle Associazioni di Tutela;

 

  • altri soggetti indicati dalla leggeLe risorse annuali per gli esercizi finanziari 2010/2012, destinate alle finalità di cui agli artt. 7, 8, 9, 12 della L.R. n. 7 del 1991 sono ripartite tra:

 

Circoli;

  • Federazioni dei Circoli;
  • Associazioni di Tutela e Federazione delle Associazioni di Tutela.

 

  6.1 -Circoli

L’Amministrazione procede alla quantificazione dei contributi per il sostegno alle spese di funzionamento e delle attività svolte dai Circoli, purché non sussistano situazioni di contenzioso nei confronti dell’Amministrazione Regionale e gli stessi abbiano regolarmente adempiuto alle disposizioni in materia di rendicontazione per le precedenti annualità. La quantificazione dei contributi è assegnata sulla base dei seguenti criteri:

  • una quota è assegnata ai Circoli riconosciuti e operativi, sulla base del costo effettivo degli affitti, e/o per la manutenzione ordinaria dei locali di proprietà;
  • una quota è assegnata in base all’indice dei prezzi di ciascun Paese;
  • una quota per le attività, proposta dalla Federazione di appartenenza, è assegnata sulla base delle capacità e operatività dei singoli Circoli e della rispondenza dei programmi agli indirizzi dei documenti approvati dalla Giunta regionale.

 

6. 2Federazioni dei Circoli

Le Federazioni dei Circoli sono tenute a dare la necessaria collaborazione ai Circoli nell’attuazione dei piani triennali e annuali promossi dall’Assessorato, nella vigilanza dell’applicazione delle regole statutarie e del rispetto dei principi democratici della rappresentanza, nello svolgimento dei compiti amministrativi a cui devono adempiere, nella fase di impostazione dei programmi delle attività e in quella di realizzazione, nella collaborazione all’Amministrazione Regionale nella fase di assegnazione delle quote, nella promozione dell’associazionismo e del volontariato. Alle Federazioni dei Circoli è assegnato un contributo per funzionamento, coordinamento dei Circoli e svolgimento delle loro attività, purché non sussistano situazioni di contenzioso nei confronti dell’Amministrazione Regionale e le stesse abbiano regolarmente adempiuto alle disposizioni in materia di rendicontazione per le precedenti annualità

  • una quota è assegnata a ciascuna Federazione operativa in base all’indice dei prezzi di ciascun Paese;
  • una quota è assegnata sulla base del numero dei Circoli operativi ad esse federati, tenuto conto dell’estensione territoriale dei singoli Paesi in cui hanno sede.

 

6.3 Le Associazioni di Tutela e Federazione

Alla Federazione delle Associazioni di Tutela, per le attività e i compiti previsti dalla legge, è assegnata una somma pari al 10% dell’ammontare complessivo stabilito per le Associazioni di Tutela e la Federazione. La somma rimanente è assegnata alle Associazioni di Tutela operative in base alle spese effettive di funzionamento, all’attività svolta dagli uffici periferici nel territorio, ai servizi di assistenza e consulenza agli emigrati, attività delle Associazioni in collaborazione con Circoli e Federazioni.


6.4  Efficacia dei  criteri e modalità

I criteri, le modalità e i parametri per l’assegnazione delle risorse, stabiliti dal presente Piano Triennale, sono definiti e quantificati nel Programma Annuale 2010 ed entrano in vigore con l’approvazione del documento da parte della Giunta Regionale. 


6.5  Stanziamenti


Per dare attuazione al presente Piano Triennale è utilizzato lo stanziamento del Bilancio regionale per l’anno in corso e la somma che sarà stanziata nel Bilancio regionale per gli anni successivi.


7.PROGETTI REGIONALI (ex art. 19 L.R. 7/1991)

L’Assessorato del Lavoro cura direttamente la predisposizione dei Progetti Regionali, di cui all’art. 19 della L.R. n. 7/1991, definisce ogni anno le tematiche e le linee di intervento, individua i soggetti destinatari dei finanziamenti. La realizzazione dei progetti può essere affidata a Circoli e Federazioni – e in subordine ad Associazioni di Tutela e Federazione delle Associazioni di Tutela – a cui è richiesto impegno e professionalità al fine di garantire elevati standard organizzativi, per la buona riuscita delle iniziative e per le ricadute che da esse possono derivare. Saranno considerati con titolo di valutazione preferenziale i progetti realizzati in forme di partenariato tra Federazioni, Circoli, Associazioni, con enti pubblici e/o privati, istituzioni, presenti Sardegna e nei paesi di residenza. Il Programma Annuale indicherà i temi prescelti e le Organizzazioni destinatarie delle risorse, alle quali saranno assegnati i progetti da realizzare. Sono ricompresi nei progetti regionali quelli in favore degli anziani emigrati in stato di indigenza. I progetti in favore delle nuove generazioni e degli anziani, da realizzarsi in Sardegna, potranno essere realizzati anche in collaborazione delle Associazioni di Tutela. Altri progetti saranno finanziati tramite bando, destinato a Circoli e Federazioni riconosciuti e operativi.

7. 1  Studi e ricerche

Il fenomeno migratorio nella sua evoluzione e i problemi delle comunità sarde emigrate presentano un livello di complessità, estensione e varietà che implicano e richiedono un aggiornamento continuo. Il progetto regionale “Censimento/Indagine”, al momento in fase conclusiva, ha condotto una ricerca sul campo per fornire un quadro aggiornato di dati e di informazioni qualitative e quantitative, che potranno essere utilizzate per operare con cognizione di causa. 


8.INTERVENTI DI SOLIDARIETA’

L’Assessorato, ai sensi degli artt. 11 e 15 della L.R. n. 7/1991, eroga direttamente sussidi a lavoratori emigrati e loro familiari che si trovino in particolari ed oggettivi stati di indigenza o in conseguenza di situazioni eccezionali o eventi straordinari di particolare gravità. Nell’ambito degli interventi in favore della solidarietà figurano quelli che riguardano la concessione di contributi in favore dei familiari di emigrati deceduti all’estero e nella penisola per trasporto delle salme in Sardegna.


9.I  SOGGETTII

soggetti deputati ad attuare il Piano, indicati nella L.R. 7/91 e chiamati a partecipare attivamente alla sua realizzazione, sono:

             9.1    Le Organizzazioni dei Sardi emigrati

9.1.1 I Circoli dei sardi emigrati

Sono considerati soggetti attivi i Circoli dei sardi emigrati, regolarmente riconosciuti dalla Regione Sarda ai sensi dell’art. 6 della L.R. 7/91.L’Amministrazione Regionale, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse, avvalendosi del parere del Comitato di Presidenza della Consulta Regionale per l’Emigrazione, intende procedere in conformità delle disposizioni contenute nella legge regionale e in particolare:1. procedere ad una revisione del numero dei Circoli sulla base della loro effettiva sussistenza, capacità propositiva, organizzativa e di funzionamento, nonché di reale visibilità nel territorio di competenza;2. unificare i Circoli operanti nella stessa città e/o circoscrizione territoriale (il Programma Annuale indicherà i Circoli interessati) 3. procedere alla sospensione dei contributi e, nei casi più gravi, alla revoca del riconoscimento delle Organizzazioni nel caso in cui vengano meno i requisiti essenziali stabiliti dalle norme (numero degli iscritti, idoneità sede, funzionamento, controversie interne e gestione irregolare dei fondi regionali, contenziosi…).Il Programma Annuale indicherà le modalità di intervento. I contributi ai Circoli e a tutti i soggetti interessati, anche ai sensi dell’art. 19 L.R. 7/91, vengono concessi ed erogati sulla base di criteri e modalità indicati nel Programma Annuale, conformemente a quanto stabilito nel presente Piano Triennale.


 9.1.2.      Le Federazioni dei Circoli

Le Federazioni dei Circoli sono deputate a coordinare l’attività dei Circoli nei rispettivi territori nazionali, a stabilire indirizzi generali per l’attività dei Circoli nei rispettivi Congressi, a fornire la necessaria assistenza tecnico-amministrativa. Particolare attenzione dovrà essere dedicata all’aggiornamento degli Statuti dei Circoli federati, che devono indicare chiaramente le norme basilari per una conduzione democratica e trasparente; garantire partecipazione e pari opportunità di genere, evitando altresì l’accentramento di nomine e incarichi in capo alle stesse persone e ai familiari; stabilire regole organizzative, di funzionamento e responsabilità degli organi statutari, conformemente a quanto previsto in materia dalla normativa del paese in cui si opera, oltre che nel rispetto della legislazione in materia di emigrazione. Dovranno inoltre vigilare sull’applicazione dei criteri oggettivi per l’ammissione e l’esclusione degli associati, non legati a elementi o valutazioni di natura discrezionale, nonché le norme che regolano la partecipazione dei soci alle elezioni degli organi statutari. 


9.1.3 Le Associazioni di Tutela

Il ruolo delle Associazioni di Tutela consiste principalmente nell’assistenza e consulenza svolta in favore degli emigrati all’estero e nell’ambito di tutto il territorio regionale, tramite gli uffici periferici delle Associazioni stesse; nel proporre iniziative sociali e culturali per le comunità dei sardi emigrati; nello svolgimento di azioni mirate a facilitare l’inserimento degli emigrati che rientrano in Sardegna. 


9.1.4 La Federazione delle Associazioni di Tutela

Oltre ai compiti stabiliti dalla Legge regionale 7/1991, la Federazione delle Associazioni di Tutela coordina, in sede programmatoria, le attività delle singole Associazioni. 


9.2  La Consulta Regionale per l’Emigrazione

La Consulta Regionale per l’Emigrazione è chiamata ad esprimere il proprio parere sui programmi che riguardano l’emigrazione, nonché a coordinare gli interventi della Regione in favore degli emigrati e a svolgere i compiti ad essa attribuiti dall’art. 24 della L.R. 7/91. A tal fine è necessario utilizzare tutte le opportunità fornite dalla legge perché essa possa operare da autentico consesso, in grado di dare impulsi, pareri, elaborare proposte. Al fine di migliorare la comunicazione tra l’amministrazione e il mondo dell’emigrazione, nonché la programmazione degli interventi in favore delle Organizzazioni, ai Consultori è richiesto di effettuare, in raccordo con le rispettive Federazioni, opera di monitoraggio sulla gestione e sull’attività dei Circoli. Ciascun Consultore ha il compito di comunicare e informare i Circoli e la Federazione sui risultati delle singole riunioni di Consulta e delle attività dei gruppi di lavoro, utilizzando le strutture e le attrezzature telematiche, disponibili presso i Circoli di appartenenza. Le spese saranno considerate come spese di funzionamento del Circolo e/o della Federazione.


9. 3  La Regione

L’Amministrazione Regionale intende esercitare un ruolo sempre più attivo nelle politiche per l’emigrazione, in linea con i principi delineati nel documenti di programmazione regionale.Presiede e gestisce tutte le fasi di predisposizione e di attuazione dei programmi, dispone i relativi atti di impulso, coordinamento e controllo sulla gestione e sull’attività delle Organizzazioni degli emigrati. Nell’intento di finalizzare meglio le risorse, particolare attenzione è data all’attività di monitoraggio delle spese, del funzionamento delle Organizzazioni, dell’adeguamento degli Statuti, della esistenza dei requisiti previsti dalla legge n. 7/1991. Tra le iniziative che devono essere assunte rientra l’adeguamento della L.R. n. 7 del 15 gennaio 1991, indispensabile per l’intervenuto mutamento del fenomeno migratorio. 

10.LE PROCEDURE

I contributi alle Organizzazioni dei sardi emigrati sono concessi secondo i seguenti principi e modalità:

1)  Il finanziamento regionale si attiva con un apposito procedimento amministrativo che può iniziare:

     a) d’ufficio, nei casi di interventi promossi dalla Regione;

     b) con apposita domanda di contributo dei soggetti beneficiari;

2) La natura dell’intervento regionale presenta il carattere di contributo, pertanto esso non può coprire, ai sensi della L.R. n. 7/91, l’intero costo previsto né superare i limiti percentuali stabiliti dalle stesse norme;

3) I Circoli, le Associazioni di Tutela e la Federazione delle Associazioni di tutela ai fini dell’ottenimento del contributo regionale devono presentare la domanda entro il termine perentorio del 30 marzo di ciascun anno, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 7/91, pena l’esclusione, inoltre non devono trovarsi in situazioni di contenzioso e/o di posizioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione. Alle Federazioni dei Circoli è concesso, su domanda da presentarsi entro lo stesso termine e corredata dal programma annuale di attività, un contributo ai sensi dell’art. 12 della medesima legge.

4)  I Circoli, le Associazioni di Tutela, le Federazioni dei Circoli e delle Associazioni di Tutela sono tenute a rendicontare le spese effettuate inviando la prevista documentazione all’Assessorato del Lavoro entro Io stesso termine sopra indicato per la presentazione della domanda di contributo.

5)  Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del regolamento di attuazione della L.R. n. 7 del 1991 (D.P.G.R. n. 191/91), le spese sostenute dai Circoli, dalle Associazioni e dalle Federazioni, soggette a contributo devono essere “comprovate da documenti e giustificativi di spesa fiscalmente regolari”, che dovranno essere custoditi presso la sede dei Circoli, Associazioni di Tutela, Federazioni dei Circoli e delle Associazioni di Tutela, a disposizione per i controlli previsti dalla legge.

La modulistica necessaria per i suddetti adempimenti  amministrativi è disponibile nel sito web della Regione alla pagina:http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=288025 e successive.

I procedimenti relativi agli interventi descritti nel presente Piano sono consultabili sul sito web della Regione, alla pagina: http://www.regione.sardegna.it/j/v/47?s=1&v=9&c=64&c1=1389 e sul sito tematico www.sardegnamigranti.it, alla pagina:http://www.sardegnamigranti.it/sardinelmondo/normativa/.

Al fine migliorare la comunicazione tra l’Amministrazione Regionale e le strutture in emigrazione, nonché le competenze amministrative degli operatori dei Circoli e Federazioni ed evitare le situazioni di contenzioso, saranno organizzati seminari info/formativi sugli aspetti normativi e amministrativo-contabili, rivolti ai componenti dei consigli direttivi e alle nuove generazioni, quali futuri dirigenti delle Organizzazioni.

 

Programma Annuale 2010

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

 

PROGRAMMA ANNUALE PER L’EMIGRAZIONE 2010

 

1. RIPARTIZIONE RISORSE

Il presente Programma Annuale si propone di definire e quantificare l’ammontare delle risorse previste nel bilancio regionale 2010 per gli interventi in favore dell’emigrazione e delle Organizzazioni dei sardi emigrati, sulla base delle prescrizioni e indicazioni contenute nel Piano Triennale 2010-2012, privilegiando l‘organizzazione e la realizzazione di progetti in favore delle nuove generazioni e manifestazioni mirate alla divulgazione e promozione della Sardegna.

Il consistente numero di figli e discendenti di emigrati sardi possono rappresentare una risorsa culturale di grande importanza per la Sardegna, le cui risorse e intelligenze possono tradursi in un vantaggio per la stessa Sardegna, sia in termini economici che di crescita culturale e sociale.

 

2. FINALITÁ 

L’Assessorato del Lavoro sostiene con risorse regionali le Organizzazioni dei sardi emigrati nelle spese per il funzionamento delle sedi e per lo svolgimento delle attività che si ispirano alle seguenti finalità:

-     promozione di forme di partecipazione, condivisione e solidarietà tra lavoratori sardi residenti fuori dalla  Sardegna;

-     promozione di iniziative rivolte a tutelare e sviluppare i legami di identità tra la Sardegna e le  comunità sarde fuori dall’isola;

Gli interventi previsti dal presente Programma Annuale sono destinati a:

1) attività e servizi delle Organizzazioni dei sardi emigrati;

2) sistemi di informazione e comunicazione;

3) progetti regionali

4) interventi di solidarietà

 

2.1 Attività e Servizi delle Organizzazioni dei Sardi Emigrati

L’Amministrazione sostiene le attività delle Organizzazioni dei sardi emigrati con l’erogazione di contributi finanziari, in conformità alle disposizioni indicate dalla predetta legge e commisurati all’impegno e all’efficienza di ciascuna di esse, in funzione delle attività programmate e realizzate.

Per poter beneficiare del contributo regionale le Organizzazioni devono:

a)  assicurare il continuo aggiornamento dei dati sulla consistenza e composizione delle comunità di riferimento di ciascuna Organizzazione, quale base per l’avvio di ogni singola attività, anche con riferimento alle relative esperienze professionali e relazionali;

b) perseguire le finalità della legge n. 7/1991 e gli obiettivi del Piano Triennale, attraverso un contatto costante con la Regione e la sua struttura di riferimento, al fine di coordinare le singole attività e favorire lo scambio di informazioni;

c)  assicurare la compartecipazione finanziaria, mediante la ricerca di altre fonti di finanziamento pubblico e privato, diverse comunque da quelle regionali.

Le Organizzazioni dei sardi emigrati, in base ai loro compiti statutari, nonché a specifiche competenze, possono svolgere attività nell’ambito della consulenza e assistenza legale, sociale, abitativa, di informazione e promozione, purchè in possesso di competenze e comprovata esperienza nel campo, tali da garantire adeguati standard nell’erogazione dei servizi.

L’adeguamento continuo delle attrezzature informatiche in dotazione alle Organizzazioni dei sardi emigrati ha potenziato le reti di comunicazione e ha permesso relazioni costanti, anche tramite il collegamento con il sito della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it e il sito tematico istituzionale www.sardegnamigranti.it  e altre istituzioni pubbliche e private, migliorando le conoscenze e la fruizione di notizie e informazioni utili al successo degli interventi.

 

2.2 Sostegno alle spese di funzionamento delle organizzazioni dei sardi nel mondo

Possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie di cui alla L.R. n. 7 del 1991 le organizzazioni sotto indicate, regolarmente riconosciute dalla Regione, operative, in regola con la rendicontazione dei contributi ricevuti, che abbiano presentato la domanda di contributo nei termini previsti dalla legge corredata dalla prevista documentazione, purché non sussistano situazioni di contenzioso nei confronti dell’Amministrazione Regionale e abbiano sanato eventuali posizioni debitorie accertate negli anni precedenti:

  • Circoli dei sardi nel mondo;
  • Federazioni dei Circoli sardi nel mondo, regolarmente riconosciuti;
  • Associazioni di Tutela degli Emigrati, regolarmente riconosciuti;
  • Federazione delle Associazioni di Tutela;
  • altri soggetti indicati dalla legge

Per le finalità e con i limiti di cui agli artt. 7, 8, 9, 12 della L.R. n. 7 del 1991 alle Organizzazioni dei sardi emigrati è assegnata la somma di € 2.300.000,00 dell’apposito stanziamento del bilancio regionale (pari a € 4.500.000). Tale importo è ulteriormente ripartito tra le seguenti Organizzazioni:

  • Circoli: € 1.890.000
  • Federazioni dei Circoli: € 300.000
  • Associazioni di Tutela e Federazione delle Associazioni di Tutela: € 110.000

 

2.2.1 Circoli degli emigrati

L’Amministrazione regionale procede alla quantificazione dei contributi di sostegno per le spese di funzionamento dei Circoli/Associazioni sulla base di criteri oggettivi, nonché sulla funzionalità e operatività degli stessi. Le risorse destinate ai Circoli riconosciuti e operativi, pari a € 1.890.000,00 sono così ripartite:

€ 596.000,00 ripartiti in base al costo effettivo degli affitti, riconosciuto fino a un massimo di € 1.000,00 mensili e € 20.000,00 assegnati all’Argentina per garantire la manutenzione ordinaria delle sedi di proprietà;

I Circoli che hanno acquisito locali per la propria sede in locazione finanziaria ovvero ne stanno realizzando la costruzione, possono utilizzare questa parte di contributo a tale scopo, fermo restando l’utilizzo esclusivo a sede del Circolo.

€ 540.000,00 ripartiti in base all’indice dei prezzi di ciascun Paese;

€ 734.000,00 ripartiti tra i singoli Circoli in funzione delle attività programmate.

Sono da considerarsi prioritarie le attività in favore nuove generazioni di origine sarda: corsi per facilitare l’apprendimento della lingua italiana e per incentivare l’interesse dei giovani alla cultura della Sardegna. A tal fine saranno assegnate ulteriori risorse per la realizzazione di iniziative mirate, in forma di progetti di cui all’art. 19 della predetta legge.

Le attività in favore della comunità sarda possono riguardare anche azioni di prima accoglienza e integrazione nel Paese ospitante, situazioni di emergenza e/o di grave disagio, inserimento lavorativo e scolastico, mediazione con le Istituzioni locali, servizio di consulenza e mediazione linguistica, sanitaria, amministrativa e sociale.

Tra le attività svolte dalle Organizzazioni degli emigrati figurano gli eventi di promozione della Sardegna, che devono garantire elevati standard organizzativi e professionali, svolgersi in sedi adeguate al fine di salvaguardare l’immagine della Sardegna, garantire la partecipazione attiva della comunità sarda e di quella ospitante.

Le Federazioni e i Consultori sono chiamati a formulare una proposta di ripartizione del contributo da assegnare ai Circoli per lo svolgimento delle attività, sulla base delle risorse complessive attribuite a ciascuna Nazione, tenuto conto delle capacità di ciascun Circolo e dei risultati raggiunti nella realizzazione delle attività precedenti.

 

2. 2. 2 Federazioni dei Circoli      

Alle Federazioni dei Circoli per lo svolgimento delle loro attività è assegnata la somma di € 300.000,00 da ripartire nel modo che segue:

a)    € 117.200,00 da ripartire tra le 7 Federazioni operative per funzionamento e coordinamento dei Circoli, in base all’indice dei prezzi di ciascun Paese;

b)    € 182.800,00 da ripartire sulla base del numero dei Circoli operativi ad esse federati, in riferimento all’estensione territoriale dei singoli Paesi in cui hanno sede.

              Le quote per Circolo sono così suddivise:

  • € 88.450,00  per 61 Circoli operativi e federati con sede in Italia continentale;
  • € 76.500,00  per 52 Circoli operativi e federati con sede in Europa;
  • € 17.850,00  per 7 Circoli operativi e federati con sede in Paesi extraeuropei.

Le predette quote sono calcolate in funzione delle distanze tra i Circoli e la Federazione e dell’estensione territoriale di ciascun Paese.

L’Amministrazione Regionale, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse, d’intesa con le Federazioni procederà a:

1.  operare una razionalizzazione, mediante anche accorpamenti e unificazioni, dei Circoli operanti nella stessa città e/o circoscrizione territoriale presenti in Italia, Europa e in  Australia. I Consigli Direttivi dei Circoli interessati saranno invitati a procedere alla fusione, tramite apposita assemblea di tutti i soci regolarmente tesserati e aventi diritto di voto, nel corso della quale si procederà alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. In mancanza di adempimento l’Amministrazione si riserva di sospendere i contributi fino alla avvenuta unificazione.

2.  a sospendere i contributi – e nei casi più gravi a revocare il riconoscimento - nei casi in cui vengano meno i requisiti essenziali stabiliti dalle norme: numero dei tesserati, idoneità della sede, irregolarità nel funzionamento (chiusura della sede senza motivate ragioni e previa comunicazione all’Assessorato), contenziosi protratti per anni, assenza di attività.

Per lo svolgimento dei Congressi delle Federazioni dei Circoli e delle Associazioni di tutela previsti per l’anno 2010 è stanziata la somma di € 20.000,00 (Congresso Associazione di tutela ANFE).

 

2.2.3 Le Associazioni di Tutela e la Federazione delle Associazioni di tutela                                                        

Alle Associazioni di Tutela e alla loro Federazione è assegnata la quota complessiva di € 110.000,00 di cui il 10% dell’ammontare complessivo, pari a € 11.000,00 è assegnato alla Federazione delle Associazioni di Tutela per l’attività e i compiti previsti dalla legge n. 7/199, purché non sussistano situazioni di contenzioso nei confronti dell’Amministrazione Regionale e abbiano sanato eventuali posizioni debitorie accertate negli anni precedenti.

La quota complessiva di € 99.000,00 sarà così ripartita in favore delle Associazioni di Tutela:

- € 28.000,00 in parti uguali, relativamente a spese effettive di funzionamento e operatività delle sedi;

- € 71.000,00 su base proporzionale, relativamente alla valutazione delle attività programmate ed effettivamente svolte nella precedente annualità, tenuto conto delle seguenti priorità:

a) attività mirate alla risoluzione di situazioni di mediazione  finalizzata a favorire e facilitare il reinserimento degli emigrati di rientro delle loro famiglie;

b) attività di consulenza previdenziale, legale, sociale e culturale agli emigrati di rientro e a quelli residenti all’estero; 

c) attività/progetti realizzati in favore dell’emigrazione, realizzati con la partecipazione e collaborazione delle Organizzazioni degli emigrati.

 

2. 2. 4  Funzionamento della Consulta Regionale per l’Emigrazione

La Consulta Regionale per l’emigrazione è composta da 32 consultori di cui 20 provenienti dall’Italia e 12 dall’estero. Ad essi competono in base alla L.R. 7/1991, le indennità e il rimborso delle spese. Le risorse previste per il funzionamento della Consulta ammontano complessivamente a € 100.000,00.

 

3. SISTEMI INFORMATIVI E RETI DI COMUNICAZIONE

I sistemi informativi e internet sono gli strumenti fondamentali per garantire le relazioni costanti e attive tra i cittadini sardi presenti nell’isola e nel resto del mondo e tra essi e l’Amministrazione Regionale. E’ intendimento completare il sistema informativo per l’emigrazione e migliorare la produzione di informazione con sistemi multimediali. I servizi di informazione destinati agli emigrati saranno potenziati con l’utilizzo delle nuove tecnologie, di TV e radio satellitari e area telematica. La pubblicazione del periodico cartaceo “Il Messaggero Sardo”, disponibile anche ondine, proseguirà pur in un contesto di ridimensionamento..

E’ operativa l’attività di consulenza svolta dal Servizio Emigrazione dell’Assessorato del Lavoro, anche in collegamento con gli uffici URP dell’amministrazione regionale, enti locali,  istituzioni italiane all’estero e con il portale www.sardegnamigranti.it, presente sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it .

Nell’ambito delle attività destinate all’informazione è intendimento promuovere la creazione di una community virtuale in grado di raccogliere e condividere le realtà sarde di eccellenza presenti nel mondo, al fine di favorire il contatto tra persone con alte qualifiche professionali affermatesi nei vari paesi in cui operano e tra questi e la Sardegna. Si tratta in sostanza di implementare una banca dati interattiva capace di valorizzare intelligenze e talenti di prima, seconda, terza e generazioni successive e stabilire legami stabili, per incentivare nuovi impulsi di crescita e sviluppo del sistema socioeconomico della Sardegna. Per i servizi di informazione e comunicazione tramite TV satellitare  e telematica; produzione e distribuzione di Il Messaggero Sardo; creazione della community per le eccellenze sarde è destinata la somma di € 750.000,00 così ripartita:

• Informazione e comunicazione tramite TV satellitare  e telematica        

  € 350.000,00

• Produzione e distribuzione di Il Messaggero Sardo                

  € 300.000,00

• Creazione della community per le eccellenze sarde                       

  € 100.000,00

 

4. PROGETTI REGIONALI (ex art. 19 L.R. 7/1991)

L’Assessorato del Lavoro cura direttamente la predisposizione dei Progetti Regionali di cui all’art. 19 della L.R. n. 7/1991 e definisce ogni anno le tematiche, le linee di intervento e individua i soggetti destinatari dei finanziamenti, fatte salve le situazioni di irregolarità, contenziosi e debiti nei confronti dell’amministrazione regionale. I progetti devono prevedere la partecipazione attiva delle Organizzazioni, in particolare delle nuove generazioni e delle donne. La realizzazione dei progetti è affidata ai Circoli e Federazioni – e in subordine ad Associazioni di Tutela e Federazione delle Associazioni di Tutela – a cui è richiesto impegno e professionalità al fine di garantire elevati standard organizzativi, per la buona riuscita delle iniziative e per le ricadute che da esse possono derivare. Costituiranno titolo preferenziale di valutazione i progetti realizzati in forme di partenariato tra Federazioni, Circoli, Associazioni, con enti pubblici e/o privati, istituzioni presenti Sardegna e nei paesi di residenza.

La somma complessiva destinata ai progetti regionali per il Programma Annuale 2010 è di € 1.230.000,00 e sarà finalizzata a sostenere le tipologie di progetti di seguito elencate.

 

1. Progetti a Bando.

Al fine di incentivare e promuovere la partecipazione diretta delle Federazioni e dei Circoli si intende finanziare una parte di progetti, innovativi e qualificati, proposti dalle Organizzazioni degli emigrati, in particolare dai comitati dei giovani attivi nei Circoli, mediante sistema di Bando. I temi e gli obiettivi, alla cui realizzazione dovranno tendere i progetti, saranno definiti dettagliatamente nel Bando. I criteri di valutazione, oggetto di differente ponderazione nel Bando, sono rappresentati anche dalla qualità complessiva del progetto, dal piano economico di spesa, dalla esperienza/competenza qualificata dei responsabili del progetto, dalla compartecipazione finanziaria del proponente, anche tramite sponsors e/o altro, da eventuali attivazioni di partnership con altri Circoli, Istituzioni locali e/o sarde, altri enti. La somma destinata ai progetti selezionati è € 190.000,00.

2. Progetti Nuove Generazioni.

2.a. Progetti culturali: borse di studio, summer courses, corsi di apprendimento della lingua italiana, educational tours.

Una parte di progetti è indirizzata in favore delle nuove generazioni, che saranno realizzati tramite azioni mirate e specifiche, in particolare finalizzate ad avvicinare i giovani discendenti al tessuto associazionistico per favorire il ricambio generazionale nella gestione e conduzione delle strutture istituite dalle comunità degli emigrati nei cinque continenti. Per il raggiungimento di tale obiettivo sono state individuate una serie di iniziative tese a stimolare l’interesse dei giovani per la cultura della Sardegna e ad agevolare la frequenza nel territorio regionale di iniziative rivolte allo studio e alla conoscenza della Sardegna, tramite borse di studio; summer courses; corsi di apprendimento della lingua italiana; educational tours realizzati questi anche in collaborazione con EE.LL e/o enti e istituti della Sardegna.

La partecipazione alle predette iniziative è aperta ai giovani sardi emigrati, o figli di emigrati, o discendenti, di età compresa tra 15 e 30 anni in base alla tipologia del progetto; che siano residenti all’estero; che non abbiano usufruito di altri benefici regionali e/o del paese di accoglienza; che abbiano un alto profitto scolastico, documentato tramite certificato di studio; che abbiano un reddito familiare modesto. Un apposito Comitato, in base al regolamento di partecipazione e in collaborazione con l’Assessorato, avrà il compito di esaminare, valutare e approvare le richieste di partecipazione, formulate tramite apposita scheda che sarà reperibile presso le sedi dei Circoli e Federazioni interessate per l’anno 2010.

Nell’affidamento dei progetti saranno prioritariamente presi in considerazione i Circoli e le Federazioni non coinvolti in manifestazioni e iniziative analoghe relative agli anni precedenti.

Per questa tipologia di progetti è destinata la somma di € 300.000,00.

2.b. Progetto internazionale multiculturale  Stage in Sardegna.

Ulteriori risorse saranno destinate alla organizzazione di un progetto di aggregazione destinato ai giovanissimi discendenti di sardi, di età compresa tra 15 e 17 anni, da realizzarsi in Sardegna in due settimane, in collaborazione con istituzioni ed enti territoriali. L’evento prevede la partecipazione di coetanei sardi residenti e coetanei delle comunità extracomunitarie che, tramite attività sportive e del tempo libero, culturali e sociali comuni, potrà favorire l’educazione alla solidarietà, all’interculturalità e alla comprensione internazionale tra i popoli, agevolare il confronto con i valori, la cultura e l’identità di tutti i partecipanti.

Le spese previste per la realizzazione del progetto ammontano a € 290.000,00.

     

3. Progetti di promozione economica della Sardegna. 

L’aspetto economico e commerciale non può essere trattato se non indirettamente - soprattutto dal punto di vista promozionale - dall'Assessorato del Lavoro che intende svolgere un'azione di stimolo e di conoscenza favorendo il raccordo con gli altri Assessorati/Enti al fine di favorire l’unione di sinergie nell’attuazione di interventi regionali specifici, in modo che il mondo organizzato delle comunità sarde possa dare il proprio apporto ed esprimere le proprie potenzialità in questo ambito.

Dal flusso di informazioni che perviene all’Assessorato e dai risultati dei progetti regionali realizzati nel corso degli ultimi anni in questo campo, appare evidente che ampi settori dell'emigrazione sarda si sono integrati nei modelli economici più avanzati del mondo occidentale. Infatti, tra gli emigrati sardi e i loro discendenti sono presenti in modo crescente comportamenti economici, professionalità, imprenditorialità, conoscenze e risorse che possono costituire un valido supporto all’organizzazione e al successo di tali iniziative.

I progetti di promozione economica devono essere rivolti non solo alla base degli associati delle Organizzazioni e alla comunità sarda, ma in particolare coinvolgere e interessare la comunità e possibilmente le istituzioni del Paese ospitante; inoltre devono interessare un territorio nazionale o vaste regioni di esso. I soggetti attuatori hanno il compito di curare l’approccio promozionale verso l’esterno, con particolare attenzione alla scelta delle sedi di svolgimento che devono garantire e salvaguardare l’immagine e il buon nome della Sardegna. Si devono perciò privilegiare i centri che offrono occasioni e situazioni strategiche per sviluppare relazioni e rapporti di scambi nel settore economico e culturale.

Nell’affidamento dei progetti saranno prioritariamente presi in considerazione i Circoli e le Federazioni non coinvolti in manifestazioni e iniziative analoghe relative agli anni precedenti. Questi, sulla base dei temi prescelti per il 2010, saranno invitati a formulare proposte di progetto.

Per i progetti di promozione economica della Sardegna è stanziato l’importo di

€ 200.000,00.

 

4. Promozione del patrimonio storico-culturale, artistico e ambientale della Sardegna.

I progetti di promozione del patrimonio storico-culturale, artistico, antropologico e ambientale della Sardegna sono finalizzati a favorire la divulgazione della cultura sarda nei paesi di residenza delle comunità dei sardi emigrati, il cui target è rappresentato dalla comunità sarda e da quella del Paese ospitante. Rientrano in questi progetti i convegni, conferenze, mostre, esposizioni, spettacoli, esibizioni, cinema. Con apposita lettera circolare saranno comunicate le tematiche per l’anno 2010 e si inviteranno le Organizzazioni a trasmettere le proposte di progetti.

Nell’affidamento dei progetti saranno prioritariamente presi in considerazione i Circoli e le Federazioni non coinvolti in manifestazioni e iniziative analoghe relative agli anni precedenti.

La somma stanziata è di € 150.000,00.

 

5. Progetti di solidarietà in favore degli anziani.

Considerato che lo spirito della legge è rivolto a sviluppare solidarietà e integrazione sociale, si ritiene opportuno la programmazione di progetti dedicati agli anziani, che hanno mantenuto legami stabili con la propria terra.

Tra le iniziative di solidarietà possono rientrare quelle di tangibile intervento economico e sociale come le visite in Sardegna degli emigrati più anziani, partiti dall’isola oltre 40 anni fa, in condizioni di indigenza e, pertanto, non in grado di sostenere le spese per rivedere la propria terra e i loro parenti. A tale scopo le Organizzazioni dei sardi nel mondo risultano i referenti più naturali per l’organizzazione delle iniziative, tuttavia, onde garantire l’obiettività dell’intervento, sarà l’Assessorato del Lavoro a curarne gli aspetti gestionali e di coordinamento.

La partecipazione a tali attività dovrà prevedere i requisiti della maggiore anzianità in emigrazione, età superiore a 65 anni, distinzione per l’impegno sociale nel mondo dell’emigrazione, la non partecipazione ad altri progetti analoghi finanziati dalla Regione. Costituirà titolo preferenziale per la partecipazione la valutazione dei redditi familiari di modesta entità. Per beneficiare di tali progetti, realizzati in collaborazione delle Associazioni di Tutela, si terrà conto della eventuale partecipazione ad iniziative analoghe negli anni precedenti.

La spesa prevista è di € 100.000,00.

   

5. INTERVENTI DI ASSISTENZA E SOLIDARIETA’

Un programma specifico è rivolto alle comunità sarde in maggiori difficoltà, soprattutto in quei contesti geografici in cui si riscontra una debolezza economica strutturale o congiunturale. L’Assessorato, ai sensi degli artt. 11 e 15 della L.R. n. 7/1991, eroga direttamente sussidi e contributi a lavoratori emigrati e loro familiari che si trovino in particolari ed oggettivi stati di indigenza o in conseguenza di situazioni eccezionali o eventi straordinari di particolare gravità.

Nell’ambito degli interventi in favore della solidarietà figurano anche quelli che riguardano la concessione di contributi in favore dei familiari di emigrati deceduti all’estero e nella penisola per trasporto delle salme in Sardegna. L’intervento sarà effettuato secondo le misure previste dalle norme.

La somma complessiva stanziata è di € 100.000.

                                                                                                                                   

6. RENDICONTAZIONE

Le spese ammissibili a contributo regionale per funzionamento, attività e progetti regionali, sostenute dalle Organizzazioni dei sardi emigrati, dalle Associazioni di Tutela e loro Federazione, nonché quelle per Congressi delle Federazioni e Associazioni di tutela dovranno essere rendicontate secondo i criteri e le modalità indicate nel documento interpretativo sulle varie tipologie delle spese ammissibili.

 

PROSPETTO RIPARTIZIONE SPESE ANNO 2010

 

1. ATTIVITÀ E SERVIZI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI SARDI  EMIGRATI

SOSTEGNO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DEGLI EMIGRATI

a) Circoli degli Emigrati                                               €  1.890.000,00

b) Federazioni dei Circoli               €  300.000,00

c) Federazione e Associazioni di Tutela                    €   110.000,00

TOTALE                                                                       €   2.300.000,00

d) Consulta Regionale Emigrazione                          €   100.000,00

e) Congressi                                                                  €   20.000,00

f) Contributi straordinari ai Circoli per interventi di traslochi, adattamento e ristrutturazione sede          

  TOTALE COMPLESSIVO         €  2.420.000,00

           

2.  INTERVENTI DI ASSISTENZA

Sussidi e contributi€  100.000,00

  TOTALE COMPLESSIVO €  100.000,00

 

 

3.  SISTEMI INFORMATIVI

Servizi Informativi per gli emigrati                            €  350.000,00

Produzione e distribuzione Il Messaggero Sardo      €  300.000,00

Creazione della community per le eccellenze sarde  €  100.000,00

  TOTALE COMPLESSIVO                                          €  750.000,00

 

 

4.  PROGETTI REGIONALI

Progetti a Bando                                                              €  190.000,00

Progetti Nuove Generazioni: Progetti Culturali          €  300.000,00

Progetti Nuove Generazioni: Stage in Sardegna         €  290.000,00

Progetti di promozione economica della Sardegna     €  200.000,00

Promozione del patrimonio storico-culturale, artistico e ambientale della Sardegna                                                                                                                                                            €  150.000,00

Progetti di solidarietà in favore degli anziani             €  100.000,00

  TOTALE COMPLESSIVO                                          € 1.230.000,00

 

TOTALE GENERALE                                                   €  4.500.000,00

(programma annuale2010)

 

Statuto Speciale della Sardegna

Statuto Speciale della Regione Sardegna



Testo vigente dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dall’articolo 3, primo comma, della Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2001, recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti  delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano"


- Il testo normativo contiene le disposizioni della L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, così come modificato fino alla legge costituzional e 23 settembre 1993, n. 2. Le modifiche introdotte dalla L.C. 31 gennaio 2001, n. 2, sono evidenziate in neretto.

- Il testo dello Statuto di seguito riportato è da ritenersi provvisorio e non ufficiale nelle more dell’adozione da parte del Governo del testo coordinato, ai sensi dell’art. 6 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

- Esso non contiene la recente legge approvata dalle Camere sul federalismo che non può dispiegare i suoi effetti fintanto che non siano trascorsi i tre mesi per il ricorso al referendum.

- Peraltro questa legge comporta l’adeguamento conseguente dello Statuto Speciale per la Sardegna, anche se è applicabile alla Regione (trascorsi i termini di cui sopra o comunque concluso il referendum positivamente) per le parti che prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite (v. art. 6).

Titolo I - Costituzione della Regione

 

Art. 1

1. La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione autonoma fornita di personalità giuridica entro l'unità politica della Repubblica Italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

 

Art. 2

1. La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo Cagliari.

 

 

 

 

 

 

Titolo II - Funzioni della Regione

 

Art. 3

1. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica(parole così sostituite dall'art. 3, primo comma. lett. b), della L.C. 31.1.2001, n. 2) e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;
b) ordinamento degli Enti Locali e delle relative circoscrizioni ;
c) polizia locale urbana e rurale;
d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;
e) lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;
f) edilizia ed urbanistica;
g) trasporti su linee automobilistiche e tramviarie;
h) acque minerali e termali;
i) caccia e pesca;
l) esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;
m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;
n) usi civici;
o) artigianato;
p) turismo, industria alberghiera;
q) biblioteche e musei di Enti locali.

 

Art. 4

1. Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie:

a) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;
b) istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale; relative autorizzazioni;
c) opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;
d) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;
e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
f) linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione;
g) assunzione di pubblici servizi;
h) assistenza e beneficenza pubblica;
i) igiene e sanità pubblica;
l) disciplina annonaria;
m) pubblici spettacoli.

 

Art. 5

1. Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:

a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi;
b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale;
c) antichità e belle arti
d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.

 

Art. 6

1. La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli artt. 3 e 4, salvo quelle attribuite agli Enti locali delle leggi della Repubblica. Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.

 

 

 

 

 

 

Titolo III - Finanze, demanio e patrimonio

 

Art. 7

1. La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

 

Art. 8

1. Le entrate della regione sono così costituite:

a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;
c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;
d) dai sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate da imprese industriali e commerciali che hanno sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonché di quelle operate da imprese industriali e commerciali che hanno sede centrale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito del territorio regionale; le ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali con sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal territorio regionale spettano per intero allo Stato;
e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siamo gravati, percetta nel territorio della regione;
f) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;
g) da una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione, compresa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni , da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'intesa fra lo Stato e la regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della regione;
h) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
i) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;
l) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
m) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;

 

Art. 9

1. La Regione può affidare agli organi dello Stato l'accertamento alla riscossione dei propri tributi.

2. La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.

3. A tal fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

4. Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale sui provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

 

Art. 10

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese.

 

Art. 11

1. La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.

 

Art. 12

1. Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

2. Saranno istituiti nella Regione punti franchi.

 

Art. 13

1. Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola.

 

Art. 14

1. La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e nei diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo.

2. I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione.

3. I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

 

 

 

 

 

 

Titolo IV - Organi della Regione

 

Art. 15

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione (parole così sostituite dall'art. 3, primo comma, lett. c), della L.C. 31.1.2001, n.2).

2. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei principi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio é sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso (commi aggiunti dall'art. 3, primo comma, lett. c), della L.C. 31.1.2001, n. 2).

3. La legge regionale di cui al secondo comma non é comunicata al Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 33. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione (commi aggiunti dall'art. 3, primo comma, lett. c), della L.C. 31.1.2001, n. 2).

4. La legge regionale di cui al secondo comma é sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina é prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non é promulgata se non é approvata dalla maggioranza dei voti validi (commi aggiunti dall'art. 3, primo comma, lett. c), della L.C. 31.1.2001, n. 2).

5. Se la legge é stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta é sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale (commi aggiunti dall'art. 3, primo comma, lett. c), della L.C. 31.1.2001, n. 2).

 

Art. 16

1. Il Consiglio regionale é composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto (articolo così sostituito dall'art. 3, primo comma, lett. d), della L.C. 31.1.2001, n. 2).

 

Art. 17

1. E' elettore e eleggibile al Consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione.

2. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti, ovvero di membro del Parlamento Europeo(parole aggiunte dall'art. 3, primo comma, lett. e), della L.C. 31.1.2001, n. 2).

3. (comma 3 abrogato)(commi aggiunti dall'art. 3, primo comma, lett. c), della L.C. 31.1.2001, n. 2).

 

Art. 18

1. Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

2. Le elezioni del nuovo Consiglio regionale sono indette dal Presidente della Regione (parole così sostituite dall'art. 3, primo comma, lett. a), della L.C. 31.1.2001, n. 2) e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

3. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

4. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione(comma abrogato dall'art. 3, primo comma, lett. f), della L.C. 31.1.2001, n. 2) in carica.

 

Art. 19

1. Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

Art. 20

1. Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

2. Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Regione (comma abrogato dall'art. 3, primo comma, lett. f), della L.C. 31.1.2001, n. 2) o di un quarto dei suoi componenti.

 

Art. 21

1. Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

Art. 22

1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.

2. Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

 

Art. 23

1. I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna.

 

Art. 24

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.

 

Art. 25

1. I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

 

Art. 26

1. I consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con legge regionale.

 

Art. 27

1. Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione.

 

Art. 28

1. L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio ed al popolo sardo.

 

Art. 29 abrogato
(articoli abrogati dall'art. 3, primo comma, lett. g), della L.C. 31.1.2001, n. 2)

 

Art. 30

1. Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo, con votazione finale.

 

Art. 31

1. Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio ed il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta.

2. L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell'anno solare.

 

Art. 32 abrogato
(parole così sostituite dall'art. 3, primo comma, lett. a), della L.C. 31.1.2001, n. 2)

 

Art. 33

1. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Governo della Repubblica e promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli interessi nazionali.

2. Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti è promulgata se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto d'interessi davanti alle Camere.

3. Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo della Repubblica consente, non sono subordinati ai termini sopraindicati. Ove il governo non consenta, si applica il secondo comma del presente articolo.

4. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione (parole così sostituite dall'art. 3, primo comma, lett. a), della L.C. 31.1.2001, n. 2) ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione salvo che esse stabiliscano un termine diverso.

 

Art. 34

1. Il Presidente della Regione (parole così sostituite dall'art. 3, primo comma, lett. a), della L.C. 31.1.2001, n. 2) , la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione.

 

Art. 35

1.Il Presidente della Regione (parole così sostituite dall'art. 3, primo comma, lett. a), della L.C. 31.1.2001, n. 2) è il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna.

2. Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di Vicepresidente (commi aggiunti dall'art. 3, primo comma, lett. h), della L.C. 31.1.2001, n. 2)

3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale (comma abrogato dall'art. 3, primo comma, lett. g), della L.C. 31.1.2001, n. 2)

 

Art. 36 abrogato
(articolo abrogato dall'art. 3, primo comma. lett. g) della L.C. 31.1.2001, n. 2)

 

Art. 37

1. (comma 1 abrogato) (comma abrogato dall'art. 3, primo comma, lett. g) della L.C.31.1.2001, n. 2)

2. La Giunta regionale è responsabile di fronte al Consiglio. Il voto di sfiducia del Consiglio determina le dimissioni della Giunta.

 

Art. 38

1. I membri della Giunta regionale hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio, anche se non ne facciano parte.

 

Art. 39

1. L'Ufficio di Presidente della Regione (parole così sostituite dall'art. 3, primo comma, lett. a), della L.C. 31.1.2001, n. 2) e e di membro della Giunta regionale è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

 

Art. 40

1. I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati membri della Giunta regionale sono messi a disposizione della Regione senza assegni, ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianità.

 

Art. 41

1. Contro i provvedimenti dei membri della Giunta regionale preposti ai singoli rami dell'amministrazione è dato ricorso alla Giunta, che decide con decreto del Presidente della Regione (parole così sostituite dall'art. 3, primo comma, lett. i), della L.C. 31.1.2001, n. 2) .

2. Tale decreto costituisce provvedimento definitivo.

 

Art. 42

1. Il Consiglio regionale ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica.

 

 

 

 

 

 

Titolo V - Enti locali

 

Art. 43

1. Le province di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano l'attuale struttura di enti territoriali. (Con l'entrata in vigore della L. 16 luglio 1974, n. 306, è stata istituita la provincia di Oristano.)

2. Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e le funzioni delle province, in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle province interessate espressa con referendum.

 

Art. 44

1. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici.

 

Art. 45

1. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

 

Art. 46

1. Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato.

 

 

 

 

 

 

Titolo VI - Rapporti fra lo Stato e la Regione

 

Art. 47

1. Il Presidente della Regione (parole così sostituite dall'art. 3, primo comma, lett. a), della L.C. 31.1.2001, n. 2) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

2. Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.

 

Art. 48

1. Un Rappresentante del Governo sovrintende alle funzioni amministrative dello Stato non delegate e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

 

Art. 49

1. Il Governo della Repubblica può delegare alla Regione le funzioni d tutela dell'ordine pubblico. Queste saranno esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal Presidente della Regione (parole così sostituite dall'art. 3, primo comma, lett. a), della L.C. 31.1.2001, n. 2) che, a tale scopo potrà richiedere l'impiego delle forze armate.

 

Art. 50

1. Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

2. Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale (comma così modificato dall'art. 3, primo comma, lett. l) della L.C. 31.1.2001, n. 2).

3. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

4. Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Esso indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.

5. Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.

6. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma é disposta la rimozione del Presidentedella Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbiacompiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni dilegge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale (comma aggiunto dall'art. 3, primo comma, lett. m) della L.C. 31.1.2001, n. 2).

 

Art. 51

1. Il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione.

2. La Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa all'Isola, può chiedere la sospensione al Governo della Repubblica, il quale, constatata la necessità e l'urgenza, può provvedervi, ove occorra a norma dell'art. 77 della Costituzione.

 

Art. 52

1. La Regione è rappresentata nella elaborazione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con Stati esteri in quanto riguardino scambi di specifico interesse della Sardegna.

2. La Regione è sentita in materia di legislazione doganale per quanto concerne i prodotti tipici di suo specifico interesse.

 

Art. 53

1. La Regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla.

 

 

 

 

 

 

Titolo VII - Revisione dello Statuto

 

Art. 54

1. Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa dimodificazione può essere esercitata anche dal Consiglio regionale o daalmeno ventimila elettori (comma così sostituito dall'art. 3, primo comma. lett. n.), della L.C. 31.1.2001, n. 2)

2. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi (parole così sostituite dall'art. 3, primo comma, lett. o) della L.C. 31.1.2001, n. 2).

3. Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale si contrario, il Presidente della Regione (parole così sostituite dall'art. 3, primo comma, lett. a), della L.C. 31.1.2001, n. 2) può indire un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.

3bis. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale (comma aggiunto dall'art. 3, primo comma, lett. p), della L.C. 31.1.2001, n. 2)

4. Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, e, in ogni caso, sentita le Regione.

5. (comma 5 abrogato) (articolo abrogato dall'art. 3, primo comma. lett. q) della L.C. 31.1.2001, n. 2)

 

 

 

 

 

 

Titolo VIII - Norme transitorie e finali

 

Art. 55

1. Le funzioni dell'Alto Commissario e della Consulta regionale Sarda durano fino alla prima elezione del Consiglio regionale, che sarà indetta dal Governo della Repubblica entro dieci mesi dalla entrata in vigore del presente Statuto.

2. La prima elezione del Consiglio regionale avrà luogo in conformità all'art. 16 dello Statuto ed alla legge per l'elezione della Camera dei Deputati, secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo, sentiti l'Alto Commissario e la Consulta regionale.

3. Le circoscrizioni elettorali sono determinate in corrispondenza delle attuali province.

 

Art. 56

1. Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione del presente Statuto.

2. Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo.

 

Art. 57

1. Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.

 

Art. 58

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

 

 

 

 

La Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, ha poi disposto le seguenti norme transitorie:

 

Art. 3, comma 2


2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione é eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione é contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non é altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Art. 3, comma 3


3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione Sardegna e, per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. É proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. É eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

Art. 3, comma 4


4. Il Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale decade quando, entro sessanta giorni dall'approvazione di una mozione di sfiducia o dalle dimissioni delPresidente della Regione, non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza. In tale caso si procede a nuove elezioni e si applicano i commi 2 e 3 del presente articolo.

La Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 ha infine disposto le seguenti norme finali:

 

Art. 6


omissis.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Sardegna, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 13 aprile 1983, n. 122, nella legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 3 della presente legge costituzionale.

omissis.

 

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